Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «conseguenti ad incidenti stradali» sono sostituite dalle seguenti: «conseguenti ad incidenti derivanti dalla circolazione stradale»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, resta ferma la competenza per valore attribuita al tribunale o al giudice di pace ai sensi del codice di procedura civile, ai cui procedimenti si applicano le norme processuali indicate al comma 1.
      1-ter. In ipotesi di pluralità di domande contro la stessa parte o comunque connesse, delle quali almeno una sia soggetta alle norme processuali indicate al comma 1, si procede al cumulo delle domande e il giudizio è svolto secondo le predette norme processuali.
      1-quater. Le cause già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dal rito ordinario, anche ai fini dell'impugnazione».